Grimaldi Energia è pronta ad affrontare la nuova “sfida” del Superbonus 110%: l’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie senza demolizione prevista dal Decreto Rilancio, misura di incentivazione che mira a rendere più efficienti e sicure le proprie abitazioni. Un meccanismo che consentirà ai cittadini la possibilità di effettuare lavori a costo zero. Scopriamo quali sono gli interventi trainanti e trainati. L’istante, vale a dire il proprietario di un’abitazione unifamiliare che intende ristrutturare la propria abitazione senza demolirla, potrà usufruire del Superbonus per i seguenti interventi:
- cappotto esterno;
- sostituzione impianto di calore;
- installazione di impianto fotovoltaico
Gli interventi trainanti e trainati
Interventi principali:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico
Interventi trainati:
- tutti gli interventi di efficientamento energetico, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che ai fini dell’applicazione del Superbonus gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente ai trainanti. Dunque, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati dovranno essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
I requisiti per il fotovoltaico
Per quanto riguarda l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la norma stabilisce che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata a due condizioni:
- l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente, tra l’altro, ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
- la cessione in favore del gestore dei servizi energetici con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo
Le detrazioni fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interventi, fatta eccezione per l’impianto fotovoltaico, dovranno riguardare comunque edifici o unità immobiliari “esistenti”. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio, la detrazione riguarderà solamente le spese riferibili alla parte già esistente in quanto si configurerebbe una nuova costruzione.
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